Art. 1.

      1. Ogni anno lo Stato destina una quota pari al 2,3 per cento dello stanziamento per la copertura delle spese militari al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
      2. La quota di cui al comma 1 è destinata al FUS per il sostegno dei seguenti settori di attività:

          a) enti lirici;

          b) attività cinematografiche;

          c) attività di prosa;

          d) attività musicali;

          e) attività di danza;

          f) attività circense;

          g) osservatorio dello spettacolo.

      3. La ripartizione delle risorse all'interno dei settori di attività di cui al comma 2 è stabilita ai sensi della normativa vigente per ciascuno di essi.